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Norme e Leggi

Per agevolare l’impiego corretto dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli alimenti occorrono precise modalità di comunicazione. Sempre secondo quanto indicato all’art. 15 del Regolamento CE 1935/2004, i materiali e gli oggetti non ancora entrati a contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato devono essere corredati da informazioni ben […]


Per agevolare l’impiego corretto dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli alimenti occorrono precise modalità di comunicazione. Sempre secondo quanto indicato all’art. 15 del Regolamento CE 1935/2004, i materiali e gli oggetti non ancora entrati a contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato devono essere corredati da informazioni ben visibili e indelebili che indichino:

– idoneità al contatto alimentare del materiale, indicabile tramite la dicitura “per contatto con i prodotti alimentari”, l’indicazione specifica circa l’impiego (ad esempio “macchina da caffè”, “bottiglia per vino”) oppure il simbolo stabilito dal Regolamento;

– specifiche istruzioni da indicare, se necessario, per garantire un impiego sicuro ed adeguato del contenitore (ad esempio la temperatura massima a cui può essere utilizzato, le modalità di preparazione del prodotto alimentare);

– identificazione delle responsabilità, indicando nome o ragione sociale con indirizzo o sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato stabilito all’interno dell’Unione europea;

– etichettatura o identificazione per consentire la rintracciabilità (ad esempio il numero di lotto);

– disposizioni per materiali attivi e intelligenti sull’impiego/impieghi consentiti e altre informazioni circa le sostanze rilasciate, in modo da consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle disposizioni. Per permettere inoltre di identificare le parti che potrebbero essere percepite come commestibili, occorre indicare “non mangiare” e, se possibile, riportare il simbolo apposito.

Per quanto riguarda la rintracciabilità gli operatori devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali, comprese le sostanze e i prodotti disciplinati dal Regolamento e utilizzati nella lavorazione. Da un punto di vista pratico, non è richiesta la rintracciabilità che riconduca alla materia prima (ad esempio il giacimento di bauxite da cui è stato estratto l’alluminio o il querceto da cui è stato ricavato il sughero), ma alle fasi di lavorazione industriale e di commercializzazione delle singole sostanze. Al discorso della rintracciabilità è strettamente collegata, sia per i singoli materiali sia per i prodotti finiti destinati al contatto, anche la definizione di porzione di produzione da isolare e da identificare. La normativa non richiede necessariamente l’utilizzo del numero di lotto, ma impone comunque un sistema di identificazione della produzione.