La normativa che regola la gestione degli imballaggi a contatto con prodotti alimentari, in particolar modo negli ultimi anni, si è fatta molto rigida, al fine di tutelare la salute del consumatore finale. La norma quadro dell’Unione Europea per il settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è […]
La normativa che regola la gestione degli imballaggi a contatto con prodotti alimentari, in particolar modo negli ultimi anni, si è fatta molto rigida, al fine di tutelare la salute del consumatore finale.
La norma quadro dell’Unione Europea per il settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è il Regolamento CE 1935/2004, che ha abrogato le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. Il principio alla base del Regolamento, come riportato all’art. 3, è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tale da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari, o un deterioramento delle loro caratteristiche.
LE REGOLE PER GLI INCHIOSTRI
Soffermiamoci ora sul caso degli inchiostri da stampa: come previsto dal DM 21/03/1973 e suoi successivi aggiornamenti è vietato il contatto diretto tra l’alimento e la stampa e pertanto sono necessarie verifiche tramite GMP per stabilire le condizioni da adottare al fine di evitare che l’eventuale set off o controstampa (il processo condotto in modo non conforme che provoca una stampa di riflesso dovuta al contatto con il lato stampato) trasferisca le sostanze presenti sulla superficie stampata al lato a contatto con il prodotto alimentare in concentrazioni tali da contaminare il prodotto, andando in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 3 del Regolamento CE 1935/2004. Il concetto viene ribadito anche dal regolamento 2023/2006 che contiene un allegato dedicato proprio agli inchiostri. Nel caso della colorazione degli oggetti di materie plastiche (D.M. 24/9/1996 e successivo Decreto 22/7/98) si possono utilizzare tutti i coloranti purché non vengano ceduti all’alimento e non contengano metalli in quantità superiori alle percentuali indicate. Stessa cosa per la colorazione degli oggetti in gomma. Per la colorazione delle carte dei cartoni e degli imballaggi con essi fabbricati (D.M. 18/6/1979) si possono usare materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi alimentari, sempre rispettando il criterio che la colorazione, attuata a mezzo stampa, non può essere effettuata sul lato a contatto con l’alimento. È consentita l’aggiunta degli imbiancanti ottici purché in quantità non superiore allo 0,3% p/p, calcolato sul secco, singolarmente o insieme (modifica da Decreto nº 267 del 30 maggio 2001). Da notare che in tutti questi casi non si parla mai di migrazione zero.
Anche se viene evitata la stampa sul lato a contatto con l’alimento, molti concordano sul fatto che gli inchiostri debbano essere tra gli elementi da tenere più sotto controllo, dato che spiacevoli fenomeni di migrazione potrebbero verificarsi non solo per contatto ma anche per effetto di evaporazione di solventi o di condensazione di componenti volatili nel passaggio, ad esempio, dal freddo al caldo per le confezioni surgelate sottoposte a cottura o sterilizzazione, oppure durante il contatto tra lato dorsale e frontale nell’avvolgimento di bobine stampate prima della formazione dei contenitori. Forse è proprio per questo che, non disponendo ancora di una legislazione comunitaria concernente gli inchiostri da stampa per questo specifico settore, l’organizzazione EuPIA (European Printing Ink Association) ha deciso di sviluppare – nel settembre 2009 – delle Linee Guida per i suoi membri che forniscono raccomandazioni dettagliate su come formulare gli inchiostri nel rispetto del Regolamento. Queste Linee Guida si applicano sempre alle superfici non a contatto con gli alimenti e riguardano inchiostri, lacche e vernici stampati o spalmati su dette superfici.
In conclusione però bisogna segnalare che in alcuni Paesi si adottano norme più rigide. Recentemente, per esempio, la Svizzera ha deciso di ratificare la risoluzione del Consiglio d’Europa AP (2005)2. L’ordinanza è entrata in vigore in Svizzera dal 1° aprile 2010 e prevede due liste positive: la lista A (sostanze con valutazione tossicologica e limiti di migrazione) e la lista B (sostanze senza valutazione tossicologica, con un limite di 10 ppb come obbligo di legge). L’Associazione italiana business operator – food contact expert (Aibo-Fce) fa notare che i produttori italiani di inchiostri non sono attualmente in grado di garantire la presenza esclusiva delle sostanze listate secondo l’ordinanza svizzera. Ciò non toglie che i membri EuPIA si stiano comunque attivando con i propri fornitori per ottenere informazioni aggiuntive per giungere a una piena conformità e c’è da aspettarsi che la linea svizzera sarà quella adottata a breve anche da tutti gli altri Paesi.
