Il Parlamento Europeo ha riconosciuto che il regolamento quadro (CE) n. 1935/2004 costituisce una base giuridica solida nel definire i requisiti generali di sicurezza applicabili a tutti i possibili materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Sottolinea però che vi sono carenze nella normativa vigente. Modifiche alla legge sono dunque urgenti, vediamone le motivazioni.

I materiali a contatto con gli alimenti (MCA) vengono ampiamente utilizzati nella vita quotidiana sotto forma di imballaggio per alimenti, utensili da cucina, stoviglie, e così via. Quando entrano in contatto con gli alimenti, e a seconda della loro composizione e delle loro proprietà, i vari materiali possono comportarsi in maniera diversa, trasferendo i propri componenti agli alimenti. In tali circostanze, le sostanze chimiche rilasciate dagli MCA possono nuocere alla salute umana o alterare la composizione degli alimenti. Poiché si ritiene che gli alimenti siano una delle principali vie di esposizione alle sostanze chimiche per gli esseri umani, i materiali a contatto con gli alimenti sono soggetti a norme giuridicamente vincolanti a livello di UE, attualmente stabilite nel regolamento quadro (CE) n. 1935/2004. La normativa ha l’intento di salvaguardare un elevato livello di protezione dei consumatori garantendo, al tempo stesso, un efficace funzionamento del mercato interno dei beni MCA.
Il regolamento definisce i requisiti generali di sicurezza applicabili a tutti i possibili materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; prevede inoltre la possibilità dell’adozione di misure specifiche per i diciassette materiali elencati nell’allegato I del regolamento quadro. Finora, a livello di UE sono state adottate misure specifiche solo per quattro MCA: la plastica (compresa la plastica riciclata), le ceramiche, la cellulosa rigenerata e i materiali attivi e intelligenti. Inoltre, mentre è opportuno concentrarsi sull’adozione di misure specifiche per i 13 materiali non ancora regolamentati a livello di UE, le parti interessate rilevano carenze nell’attuazione e nell’effettivo rispetto della normativa vigente.
LE MISURE NAZIONALI
Per gli altri MCA, gli Stati membri possono adottare delle misure specifiche a livello nazionale. Alcuni Stati membri hanno agito in tal senso per gli MCA più diffusi (carta e cartone, metalli e leghe, vetro, rivestimenti, siliconi, gomme e inchiostri da stampa), ma permangono ancora molte lacune.
Ne deriva una situazione in cui le misure specifiche adottate da un singolo Stato membro a livello nazionale possono differire da quelle adottate da un altro Stato membro, creando standard diversi in materia di sicurezza dei prodotti. Inoltre, l’assenza di misure specifiche a livello di UE per la maggior parte dei materiali a contatto con gli alimenti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1935/2004 crea delle barriere al mercato interno, aumenta i costi per la conformità – spesso trasferiti ai consumatori – e genera una perdita di competitività e innovazione.
LO STUDIO DEL PARLAMENTO EUROPEO
A maggio 2016, il Servizio Ricerca del Parlamento europeo (DG EPRS) ha pubblicato un ampio studio sull’attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 (”Valutazione dell’attuazione a livello europeo”), che riepiloga i risultati di una vasta indagine condotta per diversi mesi.
Uno dei principali risultati sia della valutazione dell’attuazione a livello europeo che del seminario è stata la richiesta di una maggiore armonizzazione nell’ambito degli MCA, in particolare quelli non armonizzati, da parte della maggioranza delle parti interessate di tutti i settori.
Inoltre i dati raccolti negli scorsi mesi sottolineano la necessità di affrontare con urgenza le attuali carenze nell’attuazione e nell’applicazione della normativa vigente. A questo riguardo occorre concentrarsi su quattro aree principali: valutazione del rischio, tracciabilità, nonché applicazione e controlli di conformità.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Per quanto concerne la valutazione del rischio degli MCA armonizzati soggetti a misure specifiche, un ruolo essenziale è svolto dall’ L’EFSA. Tuttavia, considerando i costi legati alla valutazione del rischio di sostanze specifiche, le risorse dell’EFSA sono limitate. Al fine di ridurre i tempi per la realizzazione della valutazione del rischio e aumentare quindi il numero di sostanze valutate, si ritiene necessario un aumento dei finanziamenti per le attività svolte dall’EFSA in questo settore.
Poiché l’attività dell’EFSA si limita a valutare il rischio delle sostanze utilizzate negli MCA armonizzati, anche i metodi di test applicati da altri valutatori dei rischi (aziende, laboratori nazionali ecc.) dovrebbero essere razionalizzati, in modo che vi siano standard di sicurezza uniformi (per i controlli analitici, i limiti massimi fissati per le sostanze e le condizioni standard di utilizzo). Ciò comporterebbe altresì una riduzione dei costi sia per le aziende che per i consumatori.
Dallo studio dell’EPRS è emerso come problema importante il fatto che diverse sostanze presenti negli MCA non sono attualmente sottoposte a valutazione. In particolare è così per le cosiddette ”sostanze aggiunte non intenzionalmente” (NIAS’), che sono impurità derivanti da sostanze aggiunte intenzionalmente o sostanze derivanti da reazioni chimiche presenti nel materiale finito. In una certa misura, si può prevedere la presenza di NIAS negli MCA, ma ciò è possibile soltanto se si conoscono le sostanze aggiunte intenzionalmente, le impurità e le condizioni di trasformazione.
Va inoltre segnalato che nell’attuale procedura di valutazione del rischio l’EFSA non tiene conto del cosiddetto ”effetto cocktail” (risultante da sostanze chimiche con endpoint tossicologici simili che agiscono insieme) e delle esposizioni multiple (risultanti da sostanze chimiche, seppure in piccole dosi, provenienti da fonti diverse).
LA TRACCIABILITÀ
La tracciabilità di tutti gli MCA dovrebbe essere garantita in tutta la filiera in modo da agevolare gli opportuni controlli. Per le parti interessate, uno strumento fondamentale per garantire la tracciabilità è la cosiddetta ”dichiarazione di conformità”, che certifica che un MCA soddisfa gli standard richiesti. Secondo il regolamento quadro, la dichiarazione di conformità deve accompagnare tutti gli MCA armonizzati con tutte le informazioni pertinenti. Tuttavia, nella pratica, le dichiarazioni di conformità non sono sempre disponibili ai fini del controllo dell’applicazione delle norme, e quando lo sono la loro qualità (e cioè l’accuratezza e la completezza) non è sempre tale da garantire che esse siano fonti affidabili di documentazione della conformità.
Gli stessi standard di tracciabilità e conformità devono essere applicati agli MCA importati da paesi terzi. Tuttavia, come accade per gli MCA scambiati all’interno dell’UE, i dati mostrano che attualmente in molti Stati membri la documentazione che dovrebbe accompagnare gli MCA commercializzati nell’UE è spesso incompleta o manca del tutto.
I CONTROLLI DI CONFORMITÀ
Quanto ai controlli, sembrerebbe che solo alcuni Stati membri li effettuino regolarmente, conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi, mentre altri farebbero solo controlli saltuari. Di conseguenza, all’interno dell’UE permangono differenze nell’intensità dei controlli per lo stesso MCA. Un’ulteriore constatazione riguarda il fatto che alcuni Stati membri non obbligano nemmeno le aziende che producono o importano MCA a registrare ufficialmente la loro attività economica, il che rappresenta un notevole ostacolo all’esecuzione degli opportuni controlli.
L’IMPEGNO DELL’INDUSTRIA CARTARIA
L’industria cartaria europea ha accolto con favore il report del Parlamento Europeo della Parlamentare europea Christel Schaldemose sull’attuazione della normativa quadro sui materiali a contatto con alimenti. L’intera filiera dell’imballaggio a base cellulosica supporta la richiesta del Parlamento di sviluppare una misura specifica per i materiali in carta e cartone.
Carta e cartone costituiscono il materiale per imballaggio più sostenibile in Europa. In campo alimentare l’imballaggio a base cellulosica è il numero uno con 13.8 milioni di tonnellate annue prodotte. Ad oggi regole specifiche per il contatto alimentare sono state sviluppate per tre materiali (plastica, ceramica e cellulosa riciclata) e, in assenza di regole comuni UE, misure nazionali divergenti stanno seriamente creando ostacoli nel mercato interno.
Negli ultimi anni l’industria cartaria ha investito molto nella ricerca scientifica e può contribuire a costruire il quadro normativo sulla base delle recenti conoscenze scientifiche e lo stato dell’arte delle pratiche dell’industria, mentre l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare deve assicurare la protezione del consumatore in tutta Europa.
IL PUNTO SULLA STAMPA
La stampa di materiali a contatto con alimenti è sempre stata un’operazione complesso. Ma i protagonisti coinvolti hanno reagito rapidamente e hanno lavorato diligentemente per aumentare le prestazioni e l’adeguatezza della tecnologia per il suo utilizzo negli imballaggi alimentari. Dalle prime applicazioni di inchiostri e vernici UV per la stampa di imballaggi, e relativi problemi, il settore ha fatto passi in avanti nello sviluppo di inchiostri a bassa migrazione per affrontare il potenziale problema del trasferimento di componenti dell’inchiostro al cibo.
Sebbene alcune delle avanzate strutture degli imballaggi odierni possano agire in modo efficace come barriera contro la migrazione dei componenti, solo due materiali, vetro e metallo, sono considerate barriere totali. Il trasferimento di possibili contaminanti attraverso la confezione, inclusa la migrazione dell’inchiostro, potrebbe essere quindi possibile. Un fattore aggiuntivo relativo alla migrazione dell’inchiostro è la possibilità di trasferimento dell’inchiostro. Gli inchiostri UV e i loro equivalenti con trattamento a fascio di elettroni (EB) si asciugano più rapidamente, la resa del lavoro è molto più rapida rispetto ai tunnel di asciugatura della stampa tradizionale. È inoltre importante ricordare che gli inchiostri UV garantiscono un’immagine stampata molto nitida e di alta qualità. Ma l’aspetto forse più importante è il fatto che riescano a ottenere tutto ciò senza emettere VOC, il che li rende un’alternativa eco-sostenibile rispetto agli inchiostri a base di solvente.
Per quanto non esista attualmente una legislazione UE specifica in materia di inchiostri di stampa per gli imballaggi alimentari, le buone prassi di produzione per tutti i materiali coinvolti nel processo di produzione e imballaggio di cibi (inchiostri inclusi) sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1935/2004 che richiede che i materiali e gli articoli che entreranno in contatto con alimenti, non devono consentire il trasferimento di alcun componente verso gli alimenti confezionati, in quantità che potrebbero mettere a repentaglio la salute umana o che potrebbero causare un’alterazione inaccettabile della composizione dei prodotti o il deterioramento delle proprietà organolettiche.
Inoltre, l’ordinanza svizzera sui materiali e sugli articoli in contatto con alimenti – spesso impiegata come standard di settore – continua a definire un elenco di sostanze ammissibili man mano che le conoscenze aumentano; e ognuno dei componenti elencati è soggetto a limiti di migrazione specifici.
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